Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 1997
(Gazzetta ufficiale 22 dicembre 1997 n.
297)
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera e), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 legge quadro sull'inquinamento acustico";
Vista
la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966,
recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle
costruzioni edilizie;
Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n.
3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei
requisiti acustici negli edifici scolastici;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412;
Considerata la necessità di
fissare criteri e metodologie per il contenimento dell'inquinamento da rumore
all'interno degli ambienti abitativi;
Sulla proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
Articolo
1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n.
447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici
ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al
fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.
2. I requisiti acustici
delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai
provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n.
447.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del
presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie
indicate nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Sono
componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
3.
Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici,
i bagli, i servizi igienici e la rubinetteria.
4. Sono servizi a
funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e
condizionamento.
5. Le grandezze cui far riferimento per
l'applicazione del presente decreto sono definite nell'allegato A che ne
costituisce parte integrante.
Articolo 3
Valori limite
1. Al
fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella
B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici
passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore
interne.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente decreto
viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entra in vigore dopo sessanta giorni.
Allegato A
Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di
calcolo e misure
Le grandezze
che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:
1. il
tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382:1975;
2. il potere
fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito
dalla norma EN ISO 140-5:1996;
3. l'isolamento acustico standardizzato di
facciata (D 2m,nT ), definito da:
dove:
D 2m =L 1,2m -L 2 è la
differenza di livello;
L 1,2m
è il livello di pressione sonora esterno a
2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da
altoparlante con incidenza del suono di 45· sulla facciata;
L 2 è il
livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire
dai livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente
formula:
Le misure dei livelli L i devono
essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero
n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume
dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque; - categoria A: edifici adibiti a
residenza o assimilabili; - categoria B: edifici adibiti ad uffici
e assimilabili; - categoria C: edifici adibiti ad
alberghi, pensioni ed attività assimilabili; - categoria D: edifici adibiti ad
ospedali, cliniche, caser di cura e assimilabili; - categoria E: edifici adibiti ad
attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; - categoria F: edifici adibiti ad
attività ricreative o di culto o assimilabili; - categoria G: edifici adibiti ad
attività commerciali o
assimilabili Categorie di cui alla Tab. A Ru (*) D2m,nT,W Ln,u LASmax LAeq 1. D 55 45 58 35 25 2. A, C 50 40 63 35 35 3. E 50 48 58 35 25 4. B, F, G 50 42 55 35 35
T è il tempo di
riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec;
T 0 è il tempo di
riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5s;
4. il livello di rumore
di calpestio di solai normalizzato (Ln) definito dalla norma EN ISO
140-6:1996;
5. L A Smax
: livello massimo di pressione sonora
ponderata A con costante di tempo slow;
6. L Aeq : livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.
Gli indici di
valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici
sono:
a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti
(RW)
da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7, para. 5.1.
b.
indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D 2m,nT,W )
da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;
c.
indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (L n,W ) da
calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270:1987, Parte 7,
para 5.2.
Rumore prodotto dagli impianti tecnologici
La
rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti
limiti:
a) 35 dB(A) L Amax
con costante di tempo slow per i servizi a
funzionamento discontinuo;
b) 25 dB(A) L Aeq per i servizi a
funzionamento continuo.
Le misure di livello sonoro devono essere eseguite
nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve
essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
Tabella A -
Classificazione degli ambienti abitativi (articolo 2)
Tabella B: requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro
componenti e degli impianti tecnologici
(*) Valori di Ru riferiti a elementi di
separazione tra due distinte unità immobiliari.
Nota: con riferimento
all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli
riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22
maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici
negli edifici scolastici.